Image

Vi riportiamo in queste pagine, a titolo indicativo, una macro-classificazione dei rifiuti tratta dal sito del Ministero dell’Ambiente ed alcune definizioni in materia di rifiuti, tratte dalle “modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Quanto riportato ha esclusivamente valore orientativo. Per informazioni dettagliate vi rimandiamo alla lettura del sito e del decreto ufficiale. Noi di Ferrero Metalli siamo a vostra completa disposizione per ogni informazione e consulenza relativa al riciclaggio dei metalli e in genere alle problematiche dello smaltimento.

Vi supportiamo inoltre nella compilazione dei moduli e nel disbrigo delle pratiche inerenti il riciclaggio.

MACRO CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (fonte : http://www.minambiente.it)

I RIFIUTI

Le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sono definiti rifiuti. Vengono classificati secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti urbani

Fanno parte dei rifiuti urbani:

– rifiuti domestici anche ingombranti
– rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
– rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
– rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali

    Sapere qual’è la composizione dei rifiuti rifiuti urbani permette di programmare meglio la gestione, quindi lo smaltimento e il riciclaggio. Una consistente presenza di frazioni combustibili con elevato potere calorifico, ad esempio, può orientare verso l’incenerimento con recupero di calore. La percentuale di inerti, invece, permette di orientare la quota di materiali da conferire, comunque in discarica.

    I rifiuti speciali

    Fanno parte dei rifiuti speciali:

    – i rifiuti da lavorazione industriale
    – i rifiuti da attività commerciali
    – i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
    – i rifiuti derivanti da attività sanitarie
    – i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
    – i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
    – altri.

      I rifiuti urbani pericolosi (RUP)

      I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un’origine civile, contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani “normali”.Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

      I rifiuti speciali pericolosi

      I rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarli in modo da ridurne drasticamente la pericolosità. Nella normativa precedente rispetto a quella in vigore attualmente, tali rifiuti erano definiti come rifiuti tossico nocivi.

      – raffinazione del petrolio
      – processi chimici
      – industria fotografica
      – industria metallurgica
      – oli esauriti
      – solventi
      – produzione conciaria e tessile
      – impianti di trattamento dei rifiuti
      – ricerca medica e veterinaria

        GLOSSARIO DEI RIFIUTI (tratto da “modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”).

        • “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
        • “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o piu’ caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;
        • “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche’ gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) “rifiuto organico” rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
        • “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
        • “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attivita’ produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
        • “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
        • “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e’ in possesso;
        • “commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in qualita’ di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
        • “intermediario”: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita’ dei rifiuti;
        • “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantita’ dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
        • “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche’ le operazioni effettuate in qualita’ di commerciante o intermediario;
        • “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
        • “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti e’ tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
        • “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
        • “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita’ per la quale erano stati concepiti;
        • “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
        • “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
        • “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne’ il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
        • “rigenerazione degli oli usati”:qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
        • “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.