Vi riportiamo in queste pagine, a titolo indicativo, una
macro-classificazione dei rifiuti tratta dal sito del
Ministero dell'Ambiente ed alcune definizioni
in materia di rifiuti, tratte dalle “modifiche
all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Quanto riportato ha esclusivamente valore orientativo.
Per informazioni dettagliate vi rimandiamo alla lettura del sito e del
decreto ufficiale. Noi di Ferrero Metalli siamo a vostra completa
disposizione per ogni informazione e consulenza relativa al riciclaggio
dei metalli e in genere alle problematiche dello smaltimento.
Vi supportiamo inoltre nella compilazione dei moduli e
nel disbrigo delle pratiche inerenti il riciclaggio.
MACRO CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
(fonte :
http://www.minambiente.it)
I rifiuti
Le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane
o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi, sono definiti rifiuti. Vengono classificati secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le
caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
I rifiuti urbani
Fanno parte dei rifiuti urbani:
-
rifiuti domestici anche ingombranti
-
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
-
rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche
-
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali.
Sapere qual'è la composizione dei rifiuti rifiuti urbani
permette di programmare meglio la gestione, quindi lo smaltimento e il
riciclaggio. Una consistente presenza di frazioni combustibili con elevato
potere calorifico, ad esempio, può orientare verso l'incenerimento con
recupero di calore. La percentuale di inerti, invece, permette di
orientare la quota di materiali da conferire, comunque in discarica.
I
rifiuti speciali
Fanno parte dei rifiuti speciali
-
i rifiuti da lavorazione industriale
-
i rifiuti da attività commerciali
-
i rifiuti derivanti dall"attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
-
i rifiuti derivanti da attività sanitarie
-
i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
-
i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
parti
-
altri.
I
rifiuti urbani pericolosi (RUP)
I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da tutta
quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al
loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono
essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali".Tra i
RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.
I rifiuti speciali
pericolosi
I rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati
dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose
di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè
trattarli in modo da ridurne drasticamente la pericolosità. Nella
normativa precedente rispetto a quella in vigore attualmente, tali rifiuti
erano definiti come rifiuti tossico nocivi.
-
raffinazione del petrolio
-
processi chimici
-
industria fotografica
-
industria metallurgica
-
oli esauriti
-
solventi
-
produzione conciaria e tessile
-
impianti di trattamento dei rifiuti
-
ricerca medica e veterinaria
GLOSSARIO DEI RIFIUTI
(tratto da “modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152”).
-
“rifiuto”: qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o
abbia l'obbligo di disfarsi;
-
“rifiuto pericoloso”:
rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I
della parte quarta del presente decreto;
-
“oli usati”: qualsiasi olio
industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a
combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per
turbine e comandi idraulici; d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili
di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei
domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al
dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in
modo differenziato;
-
“autocompostaggio”:
compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato
da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
-
“produttore di rifiuti”: il
soggetto la cui attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni
che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
-
“produttore del prodotto“:
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
-
“detentore”: il produttore
dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
-
"commerciante": qualsiasi
impresa che agisce in qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono
materialmente possesso dei rifiuti;
-
"intermediario": qualsiasi
impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di
terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
-
“prevenzione”: misure
adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi
rifiuto che riducono: 1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli
impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3)
il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
-
“gestione”: la raccolta, il
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo
di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante
o intermediario;
-
“raccolta”: il prelievo dei
rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la
gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro
trasporto in un impianto di trattamento;
-
“raccolta differenziata”: la
raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
-
“preparazione per il riutilizzo":
le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso
cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in
modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
-
“riutilizzo”: qualsiasi
operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti
sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati
concepiti;
-
"trattamento": operazioni di
recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
-
“recupero”: qualsiasi
operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di
prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o
nell'economia in generale.
-
“riciclaggio”: qualsiasi
operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione
originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico
ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali
da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
-
“rigenerazione degli oli usati”:qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante
una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi
contenuti in tali oli;
-
“smaltimento”: qualsiasi
operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come
conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
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